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Annullata l'esclusione dal finanziamento Garanzia Giovani Sent. TAR Sicilia Palermo n. 3674 del 2021

  • 30/12/2021

Parte ricorrente lamenta la violazione di legge e l’eccesso di potere dei provvedimenti in narrativa con i quali non è stata ritenuta ammissibile la propria domanda di finanziamento di alcuni corsi per l’errata indicazione della sede  dell’Ente. Il Collegio condivide, in line a generale, l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in ordine al principio di autoresponsabilità degli operatori economici nella formulazione delle istanze dirette alla Pubblica Amministrazione, in ragione del quale modulare e verificare in concreto anche la sussistenza per la stessa P.A. dell’onere del “soccorso istruttorio” come desumibile anche dall’art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990, nonché dall’art. 7, comma 1 lett. b) della legge regionale 21/05/2019, n. 7. In particolare, per quanto qui rileva nell’ambito di una procedura amministrativa per l’erogazione di fondi regionali, secondo la nuova disciplina introdotta con la l.r. n. 7/2019, il responsabile del procedimento “…accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete…”. Ebbene, nel caso in specie, la questione dedotta in giudizio attiene ad un mero errore materiale nella indicazione del solo numero civico della (corretta) via in cui è ubicata la sede della società ricorrente (id est: “Via .... n. 6, ...” in luogo del corretto indirizzo di “Via ... n. 4, ....”). Quanto precede avrebbe dovuto comportare, per l’Amministrazione, l’esercizio dei poteri sollecitatori del responsabile del Procedimento per la correzione del mero errore materiale in parola, senza alcuna lesione del principio della par condicio dei partecipanti. Nel caso in esame, da confronto con la documentazione già in possesso dell’Amministrazione in ordine alla sede dell’Ente, come ricavabile dalla nota di accreditamento per lo svolgimento delle attività formative, avrebbe dovuto rilevare il predetto mero refuso, posto che era stata indicata correttamente la Via Sarno di Sciacca, con errore del solo numero civico (n. 6 in luogo del corretto n. 4). Come evidenziato dalla parte ricorrente, l’esatta corrispondenza di ogni parametro identificativo della Soc. Coop. “....”, ad accezione del solo numero civico, avrebbe dovuto portare alla conclusione che si trattava di un mero refuso e di un  semplice errore di battitura. Il collegio ritiene di poter condividere l’orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamata dalla parte ricorrente, secondo cui “La richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici” (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent. n. 5824, 19/12/2016). In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti risultano fondati e vanno accolti nei limiti dell’annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati limitatamente alla mancata inclusione della domanda di parte ricorrente.