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Garanzia Giovani - Ordinanza Cautelare TAR Sicilia Palermo del 2/11/21

  • 11/11/2021

Con il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, i provvedimenti relativi alla mancata ammissione delle domande di finanziamento dei corsi a valere sul bando pubblico n. 2/2020 , Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” del PAR Garanzia Giovani II fase, pubblicato in GURS il 24/12/2020 dall’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, motivati dall’Amministrazione in ragione dell’indicazione delle sedi inserite nei relativi progetti, non conformi a quelle previste nell’elenco degli organismi accreditati dalla Regione all’erogazione dei servizi formativi.

Il Provvedimento di esclusione è conseguente ad un mero errore materiale nella indicazione del solo numero civico della (corretta) via in cui è ubicata la sede (id est: “Via ……… n. 6, …” in luogo del corretto indirizzo di “Via ……... n. 4,….);

Il T.A.R.  “ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, la censura presenta allo stato di fumus boni iuris

A tal fine, sotto il profilo del danno, di dover disporre interinalmente –con onere a carico dell’Amministrazione e fino alla definitiva pronuncia sulla domanda cautelare- l’accantonamento delle somme eventualmente spettanti al finanziamento dei progetti formativi presentati dalla società ricorrente, al netto dell’applicazione (ove necessario) del meccanismo di decurtazione previsto dal mentovato art. 7 comma 5 del Bando.

Poiché “ il ricorso è stato intimato soltanto nei confronti di alcuni controinteressati per cui occorre integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti ammessi al finanziamento tenuto conto che, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Bando, la procedura prevedeva –per quanto qui rileva- la pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi e, nel caso in cui il numero dei progetti da finanziare fosse risultato superiore alle somme disponibili, un meccanismo di riduzione percentuale dei finanziamenti erogabili con incidenza, quindi, sul numero dei progetti formativi finanziabili per ogni soggetto partecipante;

Ritenuto, perciò, che parte ricorrente va onerata di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l’art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”), mediante la pubblicazione, per la durata di trenta (30) giorni, sui siti web istituzionali dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative.

Va richiamata “l’attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto dell’art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile

Nelle more dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 27, comma 2 c.p.a., “il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali”;