Ordinanza del 24/9/2021 Tribunale di Palermo Sez. V Civile Specializzata in materia Imprese
- 24/09/2021
- Esiste la competenza del Tribunale Sezione specializzata in materia di imprese a provvedere in via d'urgenza con ricorso ex art. art. 669 quinquies pur in presenza della clausola arbitrale e dell'avvio del procedimento per la nomina degli Arbitri, quando non risulta ancora nominato e insediato il Collegio Arbitrale, ai sensi dell'art. 35, co. 5 D.lgs. 5/03.
- La mancata previsione all'o.d.g. della esclusione del componente dal CDA, con la revoca dell'incarico di Consigliere e di Presidente dello stesso organo ed il passaggio all'Amministrazione di un CDA composto dai tre soci rimanenti, unitamente alla considerazione che la Delibera è stata adottata con la presenza ed il voto di due soli soci, essendo assenti gli altri due risulta fondare il fumus della annullabilità della Delibera stessa ex art. 2378 c.c., rispetto alla quale alcuna informazione risulta previamente trasmessa ai soci affinchè potessero scegliere se partecipare o meno, e come esprimere il voto.
- Non valgono a legittimare l'operato assembleare, nè conferiscono validità alla Delibera annullabile le contestazioni all'operato del Presidente del CDA atteso che le censure possono rilevare in altra sede, ove vengano attivate le forme di tutela previste dalla Legge e dallo Statuto, ma non possono giustificare l'assunzione di una Delibera su un tema non preannunziato nell'Avviso di convocazione dei soci e nell'o.d.g.
- Appare idoneo a fondare il presupposto del periculum in mora la convocazione dell'adunanza in un luogo diverso dalla sede sociale ed abbastanza lontano senza indicazioni della possibilità di partecipazione in videoconferenza, pur prevista dallo Statuto, unitamente alla fissazione della data a ridosso del Ferragosto, risultano tali da rendere obiettivamente più difficoltosa la partecipazione al CDA dell'unico componente estraneo al gruppo di interesse.
- La circostanza che la prima iniziativa assunta dal nuovo organo amministrativo sia stata volta all’esclusione del socio ed all’ingresso di nuovi soci, parenti o affini dei resistenti, è sintomatica delle priorità individuate da tale nuova governance, insediatasi a seguito della delibera oggetto dell’impugnazione volte ad accrescere la predominanza degli odierni resistenti nella compagine sociale