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I titoli per la partecipazione ad un concorso interno alla pubblica amministrazione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, ancorchè siano stati acquisiti con effetti retroattivi (Cons. di Stato , Sez. IV, n. 3854/19

  • 26/07/2019

Non conosce deroga alcuna il principio generale secondo cui i requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici (compresi i concorsi interni delle forze dell'ordine e dei corpi militari - nel caso di specie appartenenti alla Guardia di Finanza) devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. A nulla rilevando, come nel caso affrontato dalla sentenza in parola, l’inserimento del militare nel c.d. quadro di avanzamento “a scelta” per l’attribuzione di grado superiore in un momento antecedentemente alla data di scadenza del bando, atteso che, ancorché sussista la retroattività di (taluni) effetti dell’attribuzione del nuovo grado, ai fini della partecipazione al concorso, rileva esclusivamente l’effettiva attribuzione del grado che, nella fattispecie, è avvenuta successivamente alla data scadenza del bando (Consiglio di Stato, Sezione IV, 7/6/19 n. 3854/19).