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Sentenza n. 348/21 dell'11/5/21 del Tribunale di Marsala Sezione Lavoro sul rapporto tra misure di prevenzione e cause in corso

  • 18/05/2021

Dalla lettura combinata degli articoli 52, 57, 58 e 59, d.lgs n. 159/2011 può infatti affermarsi che tutti i crediti anteriori al provvedimento di sequestro debbano essere accertati secondo la particolare procedura ivi descritta.
La ratio della scelta legislativa di individuare un apposito procedimento dinanzi al Giudice delegato del procedimento penale per la verificazione dei crediti vantati dai terzi nei confronti delle società i cui beni siano stati sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale è quella di posporre il soddisfacimento del credito alla verifica della mancanza di un collegamento tra il credito stesso e l’attività illecita e alla verifica della sussistenza della buonafede del creditore, al fine di evitare che la precostituzione di creditori c.d. di comodo possa rendere vane le misure patrimoniali adottate per il contrasto alla criminalità organizzata.
Il legislatore, dunque, al fine di bilanciare l’interesse pubblico tutelato attraverso la normativa antimafia e le ragioni creditorie vantate dai terzi, ha ritenuto di tutelare il primo prevedendo che i crediti vantati nei confronti di società sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali o destinatarie di un provvedimento di sequestro preventivo siano fatti valere secondo le modalità indicate negli artt. 52, 57, 58 e 59 D.Lgs. n. 159 del 2011, anziché secondo le modalità ordinarie.
La Corte di cassazione ha sul punto affermato che “Detta procedura incidentale costituisce un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori del proposto e - come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 94/2015 - rappresenta il frutto del bilanciamento legislativo tra i due interessi che in materia si contrappongono: da un lato, l'interesse dei creditori del proposto a non veder improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni; dall'altro, l'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita” (cfr. Cass. 23 marzo 2017, n. 7445, cit.).
Ne deriva quindi che il giudice funzionalmente competente per l’espletamento della speciale procedura di verifica incidentale prevista dagli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 159 del 2011, della quale devono avvalersi i creditori che vantino titoli anteriori al sequestro, come appunto l’odierno ricorrente, è il Tribunale per le Misure di Prevenzione.
Di conseguenza, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.