Sentenza TAR Sicilia Palermo n. 138/21 sull'iscrizione all'albo dei docenti della formazione professionale
- 29/06/2021
Con ricorso ritualmente proposto, il Sig. xxxxx, già iscritto all’Albo di cui all’art. 14 della L.R. Sicilia n. 24/76 del personale docente dei corsi di formazione professionale ai sensi del D.D.G. 5586 del 23/09/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, ha impugnato, tra gli altri, il Decreto del Dirigente Generale n. 1768 del 10/07/2020 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale avente ad oggetto l’aggiornamento dell’Albo regionale ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge regionale 14 dicembre 2019, pubblicato il 10/7/20, nella parte in cui non è stato ammesso all’inserimento in tale albo. In fatto il ricorrente deduce che tale iscrizione era necessaria al fine di poter svolgere le docenze presso gli enti di formazione professionale accreditati e operanti all’interno della Regione Sicilia. Nella specie, a seguito della riforma della formazione professionale della Regione Sicilia, la disciplina dell’Albo è nuovamente dettata dall’art. 15, comma 6, della L.R. 23/2019 in forza del quale: “Ai fini del reclutamento del personale iscritto all'Albo di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, si applicano, fino al 31 dicembre 2030, le previsioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 10/2018, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 3. Il personale di cui al presente comma dovrà esplicitamente confermare la propria iscrizione all'Albo a seguito di procedura di evidenza pubblica che sarà disposta dal dipartimento regionale competente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato riscontro individuale sarà considerato equivalente a rinuncia e il nominativo del soggetto ritenuto rinunciatario potrà essere trasferito al registro di cui al comma 5, su eventuale e successiva richiesta dell'interessato”. In ottemperanza al suddetto articolo, l’Assessorato resistente ha pubblicato la Circolare n. 8 dell’11 marzo 2020 al fine di consentire il mantenimento dell’iscrizione all’Albo a chi già fosse stato iscritto antecedentemente alla riforma. L’invio della domanda poteva avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il portale S.ARF. Il ricorrente sostiene di aver provato ad accedervi senza successo più volte, N. 01311/2020 REG.RIC. generando il sistema un segnale di errore legato al suo codice fiscale che risultava già in uso. In effetti il ricorrente circa 4 anni prima si era registrato per conto della società xxxxx s.r.l., di cui era legale rappresentante, e pertanto risultava già accreditato con altro soggetto giuridico. In data 23/04/2020, il ricorrente inoltrava una p.e.c. per informare dell’impossibilità di accesso in quanto il proprio codice fiscale risultava associato alla xxxxx s.r.l.. Tale associazione impediva sia il recupero della password sia la possibilità di registrazione quale persona fisica al portale. Pertanto, il Sig. xxxxx chiedeva la dissociazione del proprio codice fiscale da quello della suddetta società al fine di potersi registrare correttamente. In data 14/05/2020 inoltrava ulteriore p.e.c. per sollecitare la risoluzione del problema attesa l’incombente scadenza per il giorno 15/05/2020. Soltanto in data 15 maggio 2020 il Dipartimento comunicava l’associazione del codice fiscale con l’user-id, indicando anche la modifica effettuata con l’inserimento della p.e.c. personale del ricorrente. Visto il breve preavviso ricevuto ai fini della compilazione dell’istanza, il ricorrente si trovava quindi nell’impossibilità di presentare la propria candidatura. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è assistito sostanzialmente da un unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 241/90, eccesso di potere e difetto di istruttoria nonché ingiustizia manifesta. In particolare, il ricorrente si duole di non aver avuto materialmente lo spatium deliberandi per procedere all’inserimento della domanda, essendo stato risolto il problema relativo all’user-id e password collegato al codice fiscale del ricorrente soltanto lo stesso giorno della scadenza. In sostanza il margine per la presentazione della domanda si sarebbe ridotto a sole 15 ore. Il ricorrente, in ultimo, chiede anche che sia garantito il risarcimento del danno subito a seguito di tale malfunzionamento informatico. N. 01311/2020 REG.RIC. Risulta costituito l’Assessorato resistente per il tramite dell’Avvocatura dello Stato che ha depositato all’uopo memoria difensiva. Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2021 il ricorso è stato posto in decisione per la definizione con sentenza breve ex art. 60 c.p.a. Il ricorso merita accoglimento in quanto fondato in relazione alla doglianza legata all’esistenza di un malfunzionamento informatico, confermato peraltro anche dall’amministrazione resistente, che di fatto ha impedito al ricorrente di poter presentare la domanda avendo concesso un termine troppo esiguo a questi fini. Infatti, per come risulta evidente dalla narrazione in fatto, la risposta dell’amministrazione ai diversi solleciti del ricorrente è arrivata lo stesso giorno di scadenza del termine per la presentazione delle istanze, con ciò limitando notevolmente la sfera d’operatività lasciata in capo al ricorrente il quale, pur se non esente da responsabilità nella vicenda in esame, non può essere escluso dalla procedura di cui si discorre per un malfunzionamento informatico non direttamente a lui imputabile. Sul punto il Collegio richiama il costante indirizzo ermeneutico, che qui si condivide, secondo cui la scelta di gestire una procedura con modalità esclusivamente informatiche, che rientra certamente nel potere organizzatorio della p.a., non deve comunque tradursi in un aggravamento procedimentale, né deve incidere sulla possibilità di partecipazione dei concorrenti, alterandone la par condicio ai danni di coloro la cui domanda è risultata perfezionata tardivamente a causa di un malfunzionamento del sistema informatico della p.a. (ex multis T.A.R. , Latina, sez. I, 10/03/2020, n. 107). Per tali ragioni deve essere accolto il ricorso con conseguente annullamento degli atti gravati nella parte in cui non hanno consentito la proficua partecipazione del Sig. xxxxx alla procedura in esame.
News Giuridiche
-
18/08/2025
Il soccorso istruttorio non è una seconda chance
Vincoli procedurali e regole di gara nella sentenza del TAR Sardegna n. 432/2025
-
18/08/2025
Carceri: le nuove proposte del Consiglio dei Ministri
Rossi, Garante Puglia: azione intempestiva e intanto si continua a morire in carcere
-
18/08/2025
Libertà d'espressione online: la Cassazione individua i limiti della responsabilità dei blogger
News Giuridiche
-
18/08/2025
Il soccorso istruttorio non è una seconda chance
Vincoli procedurali e regole di gara nella sentenza del TAR Sardegna n. 432/2025
-
18/08/2025
Carceri: le nuove proposte del Consiglio dei Ministri
Rossi, Garante Puglia: azione intempestiva e intanto si continua a morire in carcere
-
18/08/2025
Libertà d'espressione online: la Cassazione individua i limiti della responsabilità dei blogger